IL PRESIDENTE
                      del consiglio istitutivo

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
comma 120;
  Visto  il nuovo statuto della Libera Universita' di Bolzano emanato
con  decreto  del presidente del consiglio istitutivo del 13 novembre
2000  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre
2000;
  Accertato   la  necessita'  di  modificare  alcuni  articoli  dello
statuto;
  Vista  la  delibera del consiglio istitutivo n. 127 del 22 novembre
2000,  riguardante  l'approvazione  delle  modifiche statutarie della
Libera Universita' di Bolzano;
  Visto  il  parere  favorevole  sulle  modifiche statutarie espresso
dalla giunta provinciale nella seduta del 4 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 22 gennaio 2001;
  Accertato  che il Ministro, esaminato le proposte di modifica dello
statuto  della  Libera  Universita'  di Bolzano, ritiene non conforme
alla  legge  l'allegato  B  dello statuto concernente il nuovo elenco
delle strutture didattiche;
  Accertato  che il Ministro non si e' espresso sulle altre modifiche
statutarie proposte;
                              Decreta:
  Sono approvate le seguenti modifiche statutarie:
    a) il   comma  1  dell'art.  15  (consiglio  di  facolta')  viene
modificato come segue:
  "1.    Il    consiglio   di   facolta',   considerati   l'indirizzo
internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Universita',
e'  composto  dal preside, che lo presiede, dai professori di ruolo e
fuori  ruolo dell'Universita', dai professori che verranno chiamati a
far  parte  della  facolta' a tempo pieno e per almeno due anni e dai
professori  responsabili  dei  singoli  corsi  ai sensi dell'art. 16,
comma 2, dello statuto.
  I  consigli  di facolta' possono inoltre cooptare fino a tre membri
esterni  che  siano  professori  di  chiara fama provenienti da altre
universita'  italiane  o  straniere  ed  incaricati  con un contratto
d'insegnamento   presso   la   facolta'  nel  cui  consiglio  vengono
cooptati.";
    b) il  comma 2 dell'art. 16 (consiglio di corso) viene modificato
come segue:
  "2.  Il preside e' obbligato a nominare per ogni corso di studio un
professore  quale responsabile del corso per un periodo di almeno due
anni.
  Il preside puo' inoltre nominare altri due docenti i quali, insieme
al  responsabile  che  lo  presiede, formano il relativo consiglio di
corso.
  Alle  sedute  del consiglio di corso possono anche partecipare, con
diritto  di  voto  consultivo,  non  piu' di due studenti del corso e
professionisti del settore.";
    c) nell'art.   18   (Offerta  didattica)  dello  statuto  vengono
inseriti i commi 3 e 4:
  "3.   A   partire  dall'anno  accademico  2001/2002,  l'Universita'
provvede  a  rilasciare,  ai sensi dell'art. 3 del decreto 3 novembre
1999, n. 509, e secondo i nuovi ordinamenti i seguenti titoli:
    a) laurea (L);
    b) laurea specialistica (LS);
    c) diploma di specializzazione (DS);
    d) dottorato di ricerca (DR);
    e) master.
  4.  I titoli di cui al comma 1, vengono rilasciati dall'Universita'
agli   studenti   iscritti   fino   all'anno   accademico  2000/2001;
l'Universita'  disciplina  altresi'  la  facolta' per gli studenti di
optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti.";
    d) i  commi  3  e  4 dell'art. 35 (Attivazione di nuove facolta')
vengono modificati come segue:
  "3.  I  professori di ruolo ed i professori che verranno chiamati a
far  parte della facolta' a tempo pieno e per almeno due anni saranno
aggregati al comitato ordinatore.
  4.  Il  comitato  ordinatore  cessera' dalle sue funzioni allorche'
alla  facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo,
di cui uno professore di prima fascia, e non oltre tre anni dalla sua
istituzione.
  Decorso  tale  termine  senza  che  si  sia  verificata la predetta
assegnazione, il consiglio dell'Universita' puo' prorogare l'incarico
per  un  altro  anno  o  puo'  procedere  a nuova nomina del comitato
ordinatore.".
    Bolzano, 30 gennaio 2001
                                            Il presidente: Durnwalder